Rientra nel rischio dell’imprenditore bancario l’eventualità dell’esecuzione di un operazione fraudolenta a mezzo del servizio di home banking , facendone discendere una responsabilità in capo alla banca espressamente qualificata come tipo “semioggettivo” e ponendo l’eventualità dell’esecuzione di un operazione fraudolenta nell’ambito del rischio d’impresa di attività bancaria, posto che l’evoluzione dei sistemi telematici, per l’esecuzione di operazioni bancarie , risponde ad un precipuo interesse della banca.
Tale indiscussa cornice interpretativa risulta, attualmente, vieppiù avvalorata ed aggravata in esito all’adozione del D.lgs 27 gennaio 2010 n.11 che disciplina gli obblighi degli utenti e del prestatore di servizi nonché la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze economiche per i soggetti interessati.
In questo ambito, in caso di perdite per operazioni bancarie non autorizzate, la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici , con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi , ha natura contrattuale e quindi va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente ( comportamento fraudolento o doloso o colposo inadempimento degli obblighi imposti dalla legge)
Pertanto nel caso in cui l’intermediario non riesca a provare ila responsabilità dell’utente, in capo al cliente non ricade alcuna perdita o conseguenza.
Corte Appello Milano sent 37790/2022