
La chiusura di molte attività lavorative, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, porta, in molti casi, ad un inevitabile decremento reddituale.
Ci si chiede, dunque, se ciò possa essere posto a fondamento di una richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento.
Il codice civile prevede che la revisione dell’assegno di mantenimento può essere richiesta anche nel caso di un significativo peggioramento della capacità economica del genitore o del coniuge obbligato.
Dunque, solo nel caso in cui il peggioramento della condizione economica sia comprovato ma sopratutto duraturo (ossia la difficoltà economica dovesse perdurare nel tempo), l’obbligato potrà depositare apposito ricorso in tribunale per la modifica delle condizioni previste dal provvedimento vigente.
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