Con sentenza n.2099/14 del 25.09.14, il Tribunale di Latina Giudice Dott.ssa Cosentino ha dichiarato di la separazione personale tra i coniugi C. e A. con addebito a carico della moglie attesa la provata infedeltà coniugale di quest’ultima.
La vicenda ha inizio nel 2010 quando la signora C. propone ricorso per la separazione personale chiedendone l’addebito in capo al marito con obbligo per lo stesso di corrispondere un assegno di mantenimento della moglie per Euro 2.500,00 mensili, oltre alla restituzione dei beni personali.
Il resistente (difeso dall’Avv. Claudia Depalma) nulla opponeva in merito alla separazione ma con domanda riconvenzionale chiedeva che la stessa venisse addebitata alla moglie e che quest’ultima contribuisse al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente.
In sede di udienza presidenziale veniva determinato un assegno di mantenimento per la moglie pari ad Euro 800,00.
La signora C. adduceva a sostegno della propria domanda di addebito che il marito le avesse usato violenza atteso che tornava ogni sera a casa ubriaco.
Le violenze non venivano provate dalla ricorrente atteso che sul punto i testi, portati dalla stessa signora C., sconfessavano quanto dedotto dalla moglie in quanto riferivano di semplici “screzi” tra marito e moglie.
Quanto alla domanda di addebito avanzata dal marito resistente, risulta provata la dedotta relazione extraconiugale della moglie.
Veniva provato l’allontanemento dalla casa coniugale per fuggire con il nuovo compagno, lasciando marito e figli.
Ebbene il Tribunale di Latina ha stabilito che una simile condotta da parte della moglie “in assenza di qualsiasi altro elemento che possa far ritenere spezzato il vincolo coniugale , non può che deporre per una responsabilità della stessa nella rottura del matrimonio, vista la violazione dell’obbligo di fedeltà. Per cui la domanda di addebito avanzata dal signor A. viene accolta.” Nè a diversi risultati condurrebbe la valutazione di elementi quali la prova circa il fatto che la coppia dormisse in letti separati, che avesse orari differenti (…) Nessun rilevo si ritiene possano gli stessi avere sulla valutazione di un rapporto di coppia, trattandosi il primo di una scelta che non necessariamente consegue ad una crisi familiare ed il secondo di uno stile di vita improntato a far fronte a varie esigenze, familiari e lavorative, da parte di ciasun coniuge, che non per forza è indice di uno stato di difficoltà matrimoniale.” Conseguentemente nessuna somma atitolo di mantenimento spetta alla moglie ricorrente edeve essere revocata la somma già disposta a favore della stessa in sede presidenziale.
A ciò si aggiunga, che ancora una volta i giudici di merito dichiarano inammissibile in un giudizio di separazione personale la domada di restituzione degli effetti personali , dovemdo , eventualmente, la stssa essere avanzata in un apposito e ordinariogiudizio civile , non potendo ritenere la domanda connessa con quella della separazione.Le spese di lite seguono la soccmbenza circa la domanda di addebito, per cui condanna la ricorrente alla refusione di tutte le spese legali.
Avv. Claudia Depalma
