In tema di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 c.c. ma anche qualsiasi altra condotta che possa risultare in contrasto con i doveri connessi con l’organizzazione dell’impresa o con gli interessi del datore di lavoro. Ciò quando la condotta del lavoratore sia potenzialmente produttiva di danno o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa.
Corte di cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 2550 del 10/2/2015
