Dimissioni: come presentarle al datore di lavoro?

Spesso accade che il lavoratore che vorrebbe recedere dal proprio contratto di lavoro, si chieda “come posso presentare le dimissioni? Quali sono le modalità?”

Dimissioni

Posto che tra datore di lavoro e lavoratore sussiste un contratto di lavoro che vincola entrambe, il dipendente che presentare le dimissioni deve comunicarlo al datore di lavoro rispettando il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva applicabile all’azienda, ovvero dal CCNL.

Il periodo di preavviso non è altro che un termine, prima della scadenza del quale il lavoratore può presentare le proprie dimissioni. Qualora queste ultime vengano presentate senza il rispetto del preavviso, il lavoratore ha l’onere di corrispondere la relativa indennità sostitutiva del preavviso al datore di lavoro, ovvero corrispondere una somma di denaro corrispondente ai giorni di mancato preavviso. Tuttavia, l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso non sempre sussiste e, in alcune ipotesi specifiche, sarà il datore di lavoro che dovrà corrispondere la relativa indennità: come nel caso di dimissioni per giusta causa.

L’art. 2119 del Codice Civile stabilisce che sia il dipendente che il datore di lavoro possano recedere dal contratto qualora si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Pertanto, sulla base di tale norma, qualora il datore di lavoro sia inadempiente, il lavoratore potrà dimettersi senza preavviso.

In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, purché abbia maturato i requisiti richiesti dall’Inps per l’erogazione della stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 151 del 2015, per poter presentare le dimissioni, dal 12 marzo 2016, il lavoratore dovrà seguire una nuova procedura online compilando il form disponibile sul sito Inps, al quale potrà accedere con il proprio pin dispositivo, oppure potrà rivolgersi ad un soggetto abilitato che compilerà e invierà i dati richiesti al Ministero del Lavoro.

Entro 7 giorni dalla data in cui è stato trasmesso il modulo per le dimissioni, quest’ultime potranno essere revocate con le stesse modalità sopra indicate.

Avv. Nina Minotti


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