Il mantenimento dei figli e l’assegno c.d. perequativo: quando a pagare è il genitore collocatario

mantenimento figli

In tema di assegno di mantenimento per i figli, l’art. 337 ter comma 4 c.c attribuisce al Giudice il potere di fissare misure economiche atte a garantire al minore, da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità e, dall’altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Al fine di procedere con tali determinazioni, il Giudicante dovrà tener conto dei seguenti elementi:

  • Esigenze dei figli
  • Tenore di vita goduto dai figli prima della separazione
  • Tempi di permanenza presso ciascun genitore 
  • Risorse economiche di entrambi i genitori
  • Valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore

Sulla scorta di detto postulato, parte della giurisprudenza meneghina, si è pronunciata a sostegno della previsione di un assegno indiretto a carico del genitore convivente con la prole, in favore dei figli stessi per il tempo in cui essi sono con l’altro genitore ( Trib Milano, Sez IX, sentenza 19 marzo 2014, Trib Milano, Sez IX, ordinanza 11 maggio 2015, Corte App. Milano – Sez Minori e Famiglia- decreto 8-11 agosto 2014)

Nel caso di evidente disparità delle condizioni economiche tra i genitori, il genitore non prevalentemente collocatario della prole può richiedere che sia posto a carico dell’altro genitore ( c.d collocatario) l’obbligo di versare in proprio favore, “un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire”.

Pertanto, il genitore non collocatario potrebbe aver diritto ad un assegno c.d perequativo per la prole fissato dal giudice in proporzione sia ai tempi di permanenza della stessa presso quest’ultimo sia del tenore di vita goduto dai figli prima e dopo l’evento separativo.

Debbono sussistere, però, presupposti specifici: situazioni economiche dei genitori particolarmente sperequate ( ad esempio il genitore non convivente sia privo di occupazione o di un immobile ove ospitare la prole stessa) e  tempi di permanenza dei figli, presso il genitore non collocatario, particolarmente ampi ( vedi anche Trib Roma, Sez I civile, sentenza gennaio 2016).

La ratio sottesa verte principalmente sul rispetto del principio di bigenitorialità.

Sarebbe potenzialmente lesivo del succitato diritto, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere e dall’altro non possa nemmeno avere utilità minime. In questo modo, il minore, infatti, “sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte” .

Ad ogni modo, in punto di previsione del quantum dovuto, il Giudice, dovrà tener conto anche della valenza dei compiti domestici e dell’apporto diretto al mantenimento del genitore prevalentemente collocatario.

Va sottolineato, infatti, che il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta “l‘assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e alloggio comprendendo la maggior parte delle esigenze quotidiane del figlio consistente non solo nell’acquisto di beni durevoli ma anche di voci accessorie relative a tutte le esigenze di vita dei figli”.

Pertanto, ricostruito l’assetto reddituale e patrimoniale dei genitori, valutati i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, nonché il tenore di vita goduto da quest’ultima, il giudice -fermo l’obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, potrà- nel caso sussista una particolare sperequazione economica tra le parti, in applicazione dei criteri ex art 337 ter c.c. può porre a carico del genitore collocatario un assegno perequativo da corrispondere all’altro genitore economicamente precario.

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