
La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 59/2021 depositata il 01/04/2021, è intervenuta sulla disciplina dei licenziamenti contenuta nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella parte modificata dalla legge 92/2012, prevedendone la reintegra.
In particolare, la norma impugnata è l’art. 18, c. 7°, secondo periodo, della legge 20/05/1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, c. 42°, lett. b),
della legge 28/06/2012, n. 92.
Nello specifico, qualora il giudice del lavoro accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per motivi economici impugnato, “può applicare” la disciplina dell’art. 18, comma 4.
La Corte Costituzionale ha, quindi, equiparato le conseguenze derivanti dall’accertamento della manifesta insussistenza del fatto, sancendo lo stesso rimedio giurisdizionale sia per il licenziamento per motivo oggettivo sia per quello disciplinare.
Sulla base di tale pronuncia, in caso di licenziamento per g.m.o. di un lavoratore assunto prima del 7/3/2015, qualora venga accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base dello stesso il giudice dovrà disporre la reintegra, con tutte le conseguenze previste dal 4 comma dell’art. 18 L. 300/1970.
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