La Corte di Cassazione è intervenuta molte volte nel corso del tempo in tema di prescrizione.
Mentre con la sentenza n. 63 del 10/6/1966 fù affermato che il termine di prescrizione decorresse soltanto a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, dopo l’entrata dello Statuto sui Lavoratori con la Legge n. 300/1970, la Corte di Cassazione mutò orientamento con la sentenza n. 174 del 12/12/1972 con la quale si stabilì che la prescrizione decorresse durante il rapporto di lavoro.
Detto principio venne poi ribadito, oltre che da copiosa giurisprudenza, anche dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e dal D.Lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act sul licenziamento).
Tuttavia, con la recentissima sentenza n. 26246 del 6/9/2022 si è affermato il principio di diritto secondo il quale la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti che non fossero già prescritti al momento di entrata in vigore della L. 92/2012.
Sulla scorta di tale principio, pertanto, qualora il lavoratore abbia maturato un diritto durante il rapporto di lavoro, non invocato per il timore di una reazione del datore di lavoro, da oggi potrà chiederne l’adempimento anche se il rapporto di lavoro è cessato e purché non sia già decorso il termine di prescrizione (solitamente quinquennale per i crediti di lavoro).
Avv. Nina Minotti – diritto del lavoro e della previdenza sociale
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