Si configura contraffazione e concorrenza sleale di ex dipendente, se il software commercializzato e’ identico a quello creato per la Società in cui veniva svolto il rapporto di lavoro.
E’ quanto deciso dalla Cassazione con la Sentenza n. 13524/2014, che ha condannato l’ex dipendente di una società ravvisando a suo carico la responsabilità, proprio in ragione del rapporto che aveva legato il soggetto alla precedente azienda: costui, infatti, aveva collaborato alla creazione di un software per la contabilità, oggetto della riconosciuta “contraffazione”.
Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, egli aveva copiato il programma apportandovi alcune variazioni e migliorie, ma senza stravolgerne il funzionamento, con la conseguenza (accertata dal consulente tecnico nominato dal giudice) di immettere sul mercato un prodotto sostanzialmente interscambiabile e confondibile con quello già esistente, in violazione del diritto d’autore. Infatti, l’articolo 12bis della legge sul diritto d’autore prevede che “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”. Le parti possono, quindi, disciplinare autonomamente i loro rapporti, ma in assenza di accordo specifico i diritti patrimoniali sul software o sulla banca dati, sviluppati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sarà riconosciuta al datore di lavoro.
Il software, come opera dell’ingegno è tutelato dall’art. 64bis ss l.d.a che ne garantisce la protezione sia nella forma letteraria comprensibile all’uomo (codice sorgente), sia nella forma digitale (codice oggetto). La tutela è estesa anche al materiale preparatorio del programma, ma non invece alle idee ed ai principi. La creazione del software è titolo d’acquisto originario del diritto d’autore.
Per essere protetto il software deve poter essere considerato frutto di un’attività creativa originale e innovativa, anche quando l’autore l’abbia compilato utilizzando semplicemente le nozioni comprese nel patrimonio intellettuale degli “addetti ai lavori”. Al contrario non può essere oggetto di protezione, perché carente del requisito dell’originalità, il prodotto che si limiti a migliorare, senza apportarvi cambiamenti sostanziali, lo schema e la struttura di un sistema già esistente.
Nella realtà dei fatti, tuttavia, non è sempre facile stabilire la demarcazione tra una miglioria sostanziale, passibile di protezione autonoma, ed una miglioria marginale, utilizzata per camuffare la sostanziale identità del prodotto con altro già esistente, poiché tale attività richiede necessariamente la concomitanza di nozioni tecniche e giuridiche.
A ciò si aggiunga che il comportamento sanzionato con la pronuncia su citata viola, altresì, l’art. 2105 c.c., in base al quale “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né può divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. Da tale precetto, infatti, derivano due distinti doveri: divieto di concorrenza, che cessa con l’estinzione del rapporto di lavoro, e obbligo di riservatezza, che sussiste, anche successivamente alla cessazione del rapporto, fino a quando vi sarà l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.
Tali comportamenti, infatti, costituiscono gravi violazioni dei doveri fondamentali del lavoratore e, determinando una lesione degli interessi del datore di lavoro, ben potranno essere sanzionati con il licenziamento disciplinare (a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dallo specifico regolamento disciplinare del rapporto o dalla pubblicazione del codice disciplinare) o, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, con il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati all’ex datore di lavoro, purché ve ne sia fornita la prova.
Avv. Nina Minotti
