Con sei anni di ritardo (era stata prevista dalla legge 85/2009) è ora pronto lo schema di regolamento che disciplinerà le modalità di funzionamento e di organizzazione della banca dati del DNA. I trattamenti di materiali genetici, ormai divenuti consueti nei casi di cronaca nera, passano quindi dalla disciplina dei casi singoli a un sistema schematico generale, reclamato da più parti sulla scia delle istanze di contrasto al terrorismo internazionale.
L’archivio conterrà i dati genetici di:
1. coloro ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
2. chi viene arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di indiziato di delitto;
3. i detenuti e gli internati per sentenza irrevocabile per un delitto non colposo;
4. coloro ai quali è applicata una misura alternativa al carcere sempre per sentenza irrevocabile per un delitto non colposo;
5. quelli che scontano una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria o definitiva.
Saranno raccolti anche i dati delle persone scomparse e quelli relativi al rinvenimento di cadaveri e resti non identificati.
Il funzionamento della banca dati prevede un doppio binario, uno interno e uno volto alla cooperazione europea (dove il sistema di archiviazione del DNA è in atto da tempo).
Il risultato di questa operazione sarà la costituzione di una banca di dati “supersensibili” accessibili soltanto da operatori abilitati e designati “incaricati” del trattamento dei dati (ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 196/2003 – Codice privacy), secondo profili di autorizzazione predefiniti e in possesso di credenziali di autenticazione per l’accesso basate su procedura informatica di autenticazione c.d. “forte”. I profili e le procedure di accesso saranno decise però con successivo decreto, sentito il Garante Privacy.
