Pubblicato sul sito del governo il nuovo art. 4 che disciplina l’uso, da parte delle aziende, di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Previa concertazione con le parti sindacali o autorizzazione da parte degli organismi di controllo (Direzioni Territoriali o Ministero del Lavoro) le aziende potranno utilizzare apparecchi aventi funzioni di controllo per:
- Esigenze organizzative e produttive;
- Sicurezza del lavoro;
- Tutela del patrimonio aziendale.
Permane, come da recenti chiarimenti forniti dal Ministero stesso, il divieto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità unica e esclusiva il controllo a distanza del lavoratore.
