Ancora una pronuncia che ci riporta alla qualifica “pubblica” dei post sui social network (Tribunale di Milano). E’ ormai un orientamento consolidato, infatti, che i propri dati resi pubblici attraverso la condivisione su internet non sono protetti dal diritto alla privacy, con esclusione solo delle chat private, assimilabili ad una corrispondenza privata. Anche in caso di profilo chiuso, la natura propria del mezzo “social” fa sì che dal momento in cui si pubblicano informazioni e foto sul proprio profilo si accetta il rischio che possano essere portate a conoscenza di terze persone non rientranti nell’ambito delle “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende utilizzabili anche in sede giudiziaria.
La violazione della privacy si verifica, invece se si compie una diffusione indebita, cioè si utilizzano i dati carpiti dal social network per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui (commettendo così il reato di trattamento illecito dei dati personali.) Infatti i dati personali possono essere utilizzati solo in giudizio e per tutelare un proprio diritto, sempre rispettando i principi generali di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza. Il datore di lavoro può, quindi, legittimamente utilizzare in una causa di licenziamento le foto scattate dal lavoratore sul luogo di lavoro (quindi in orario di lavoro) e postate su facebook accompagnate da osservazioni denigratorie. Già un uso smodato dei social network sarebbe di per sé sufficiente, (meglio se accompagnato da un chiaro regolamento aziendale, come raccomandato dal Garante) a legittimare il licenziamento, ma non c’è dubbio che la contumelia e la denigrazione “pubblica” siano elementi sufficienti a fondare il venir meno del diritto del lavoratore al mantenimento del posto presso la stessa azienda “denigrata”.
