TFR e azienda in fallimento, quando interviene il Fondo Garanzia Inps

TFR e azienda affittuaria in fallimento, deve intervenire il Fondo di Garanzia Inps

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26021 del 2018, fa chiarezza sull’insinuazione al passivo da parte del lavoratore per il TFR maturato presso l’azienda affittuaria, stabilendo che l’Inps deve provvedere al pagamento.

Il caso oggetto della sentenza vedeva coinvolto un lavoratore che era transitato ex art. 2112 c.c. dalla precedente società datrice di lavoro alle dipendenze della nuova società affittuaria.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro anche con quest’ultima, il lavoratore tornava alle dipendenze della precedente società, nel mentre, dichiarata fallita.

Pertanto, procedeva ad insinuare i propri crediti per TFR nel fallimento e a richiederne il pagamento al Fondo di Garanzia Inps, come previsto dalla L. 297/1982 e dal D. Lgs. 82/1990.

Tuttavia, l’Inps respingeva la domanda di pagamento del lavoratore, ritenendo che quest’ultimo avesse dovuto chiedere il pagamento alla società affittuaria – in quanto obbligata solidalmente – e, soltanto in caso negativo, al Fondo di Garanzia Inps.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha affermato che né la L. n. 297/1982 né il D. Lgs. 82/1990 prevedono un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da TFR e delle ultime tre mensilità.

Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia crediti per TFR e retribuzioni, che siano sorti presso il datore di lavoro insolvente e dichiarato fallito, potrà procedere (una volta che sia in possesso di tutta la documentazione occorrente richiesta dal Fondo stesso) alla domanda di liquidazione al Fondo di Garanzia Inps, mediante l’aiuto di un avvocato esperto in diritto del lavoro.

Avv. Nina Minotti