Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono recentemente intervenute, con Sentenza n. 12568 del 22 maggio 2018, per risolvere il contrasto giurisprudenziale della stessa Cassazione in ordine alla inefficacia o nullità del licenziamento irrogato durante il periodo di comporto, ovvero durante il periodo di malattia del lavoratore, disciplinato dal CCNL di riferimento.
Difatti, mentre un indirizzo giurisprudenziale classifica come inefficace il licenziamento impartito in costanza di malattia, la cui efficacia viene posticipata alla cessazione dello stato patologico; altro indirizzo, invece, classifica nullo il licenziamento irrogato prima che risulti cessato il periodo di comporto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento ai sensi dell’art. 2110 c.c., diversa dalla giusta causa o giustificato motivo, enunciano il seguente principio di diritto:
<<II licenziamento intima to per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli Usi o Secondo equità, e nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ. > >
Richiamano, dunque, una precedente sentenza delle stesse SS.UU. n. 2072/80, secondo la quale il datore di lavoro può recedere dal rapporto solo dopo la scadenza del periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva.
Ciò in quanto, ammettere come valido – sebbene momentaneamente inefficace – il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto, significherebbe consentire un licenziamento che, all’atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra autonoma fattispecie legittimante.
Avv. Nina Minotti
