Riforma introdotta dal Decreto Dignità (Decreto Legge 87/2018)

Con il Decreto Dignità, ovvero il Decreto Legge n. 87 del 2018, entrato in vigore il 14 luglio 2018, è stata nuovamente modificata la normativa in materia di contratto a tempo determinato e in materia di licenziamento.

A partire dal 31 ottobre 2018, al contratto di lavoro subordinato potrà essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza la necessità di indicare una causale specifica.

Nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato abbia un termine superiore ai 12 mesi – comunque non eccedente i 24 mesi – sarà necessario indicarne: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle indicate condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

In merito ai rinnovi e proroghe, il Decreto Dignità prevede la possibilità di rinnovare il contratto solo in caso di sussistenza delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni indicate.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5 proroga.

Con riferimento alla normativa in materia di licenziamento, il Decreto Dignità modifica nuovamente la misura minima e massima dell’indennità da corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo o giusta causa, prevedendo un’indennità non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

Avv. Nina Minotti