Vacanza rovinata? Si può chiedere il risarcimento danni.

Vacanza rovinata? Sulla base di normativa, sia nazionale che internazionale, e della giurisprudenza, chi ha patito un danno nel corso della vacanza, può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011) prevede a carico dell’organizzatore e intermediario, secondo le rispettive responsabilità, il risarcimento del danno a seguito del non rispetto delle «obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico».

A livello europeo, a partire dal luglio 2018, verrà sostituita la vecchia disciplina con la nuova Direttiva (UE) 2015/2302, che equipara i pacchetti turistici comprati online a quelli acquistati tramite un intermediario (agenzie viaggi) anche in ordine al risarcimento degli eventuali danni, migliorando la protezione giuridica dei consumatori che acquistano viaggi “all inclusive”.

La normativa prevede, in ogni caso, che venga verificata la gravità della lesione subita e la serietà del pregiudizio patito dal viaggiatore, effettuando un bilanciamento tra i fatti tollerati e l’offesa sofferta.

La Cassazione con la Ordinanza n. 6830 del 16/3/2017 ha ribadito che «il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime».
Possono essere ricondotti nell’ambito dei fatti che pregiudicano il godimento di una vacanza, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e per i quali è possibile chiedere il risarcimento, le seguenti ipotesi:

  • aggressione subita dal turista nel villaggio turistico, nell’ambito di una vacanza;
  • mancata corrispondenza tra la descrizione della struttura ricettiva e la realtà (ex plurimis Cassazione sent. n.5189/2010);
  • spostamenti inaspettati della partenza (Tribunale Monza, sent. n.1617/2003);
  • l’indisponibilità dei servizi garantiti (Tribunale Napoli, sent. n. 5443/2003);
  • una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all’atto di acquisto (Tribunale Napoli, sent. n. 2195/2013);
  • smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo (Tribunale Reggio Emilia, sent. 279/2013);
  • mancata realizzazione della vacanza programmata (Tribunale Milano, sent. n. 5036/2014);
  • scarse condizioni igieniche (Tribunale Como, sent. n. 1304/2014);
  • un overbooking che comporti il cambio della destinazione o della struttura alberghiera oppure del volo aereo.

Al verificarsi di tali ipotesi o, comunque, di fatti che determinano uno stress durante la vacanza, il turista può adire l’autorità giudiziaria competente per richiedere il risarcimento dei danni morali patiti, oltre ai danni patrimoniale debitamente provati. Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dalla data di rientro dal viaggio, ai sensi dell’articolo 44 del Codice del Turismo, mentre per il risarcimento di inadempimenti inerenti i servizi di trasporto compresi nel pacchetto turistico il diritto al risarcimento si prescrive in diciotto o dodici mesi secondo l’articolo 2951 c.c.

In ogni caso è utile presentare tempestivamente reclamo durante il viaggio al fine di ottenere un rimedio immediato o nei dieci giorni dopo il rientro attraverso una comunicazione scritta.

Avv. Nina Minotti


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