Corte Costituzionale dichiara illegittimi gli artt. 3 e 4, c. 1, D. Lgs. 23/2015: più criteri per il calcolo dell’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo oltre all’anzianità di servizio

Sui criteri di determinazione dell’indennità risarcitoria dovuta in caso di licenziamento illegittimo, parametrata alla sola anzianità di servizio nel cd. Jobs Act, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale.

Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 26 luglio 2017, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3 del Decreto Legislativo 23/2015, sulla base del fatto che il ristoro previsto per il lavoratore illegittimamente licenziato appare irrisorio rispetto alla disciplina sancita dall’art. 18 della Legge n. 300/70 e non appare, inoltre, suscettibile a dissuadere il datore di lavoro dall’effettuare licenziamenti, atteso che l’indennità risarcitoria che quest’ultimo sarà chiamato a pagare all’esito del giudizio è stabilita in misura fissa e prescinde dalla gravità dell’illegittimità del licenziamento stesso.  

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015 con riferimento alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,».

Illegittimità costituzionale che deriva dal mancato rispetto degli artt. 3, 4 comma 1, 35 comma 1, 76 e 117 comma 1 della Costituzione.

Difatti, la Corte ritiene che la frase innanzi indicata contrasta con il principio di ragionevolezza, “sotto il profilo dell’inidoneità dell’indennità medesima a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente”.

Essa ritiene che la previsione relativa alla misura dell’indennità, oltre ad essere «certa», è anche estremamente rigida dal lato dell’indennità minima prevista, perché non graduabile in relazione a parametri diversi dall’anzianità di servizio, in quanto “è suscettibile di minare la funzione dissuasiva della stessa nei confronti del datore di lavoro, allontanandolo dall’intento di licenziare senza valida giustificazione e di compromettere l’equilibrio degli obblighi assunti nel contratto”.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 11 ottobre 2018, prendendo a riferimento la pronuncia della Corte Costituzionale, ha determinato l’indennità risarcitoria spettante al lavoratore – ingiustamente licenziato ai sensi della Legge 223/1991 – compresa fra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, sulla base dei criteri enunciati dall’art. 18 comma 5 della Legge 300/70 e dunque “in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti”. Il giudice di merito ha quindi dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento fino al soddisfo, basandosi su più parametri.

Pertanto, alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non potrà più essere utilizzata – quale parametro per il calcolo dell’indennità risarcitoria di un licenziamento illegittimo – la sola anzianità di servizio, atteso che tale parametro non è in grado di garantire un adeguato risarcimento al danno effettivamente patito dal lavoratore ingiustificatamente licenziato né appare sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro. Sarà, dunque, il giudice del lavoro che determinerà l’indennità risarcitoria, tenendo conto non solo dell’anzianità di servizio del lavoratore, ma anche di altri criteri indicati dall’art. 8 della Legge 604/1966 o dall’art. 18 della Legge 300/1970.