Risarcimento danni causati dalla presenza di buche o disconnessioni sul manto stradale.

La presenza di buche e/o disconnessioni sul manto stradale può causare danni patrimoniali e non, per i quali è possibile ottenere il risarcimento danni dall’Ente preposto alla custodia.

Difatti, in base all’art. 2051 c.c., chi ha in custodia la cosa è responsabile per i danni da questa cagionati, così individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa.

Viene quindi statuita una responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno.

Sulla base di ciò, il danneggiato che vorrà ottenere il risarcimento danni dovrà allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa stessa.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 13 marzo 2018 n.6034, ha sancito il seguente principio di diritto: “L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.”

E’ divenuto, oramai, principio di diritto consolidato quello per cui l’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (tra le altre, Cass. n. 21508/2011, Cass. n. 16542/2012, Cass. n. 8935/2013).

Tuttavia, occorre però tenere conto che la responsabilità oggettiva per danno da cose del custode può venire meno quando la condotta del danneggiato abbia avuto una incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227 c.c. Qualora il possibile danno possa essere previsto e superato attraverso l’adozione di cautele da parte dello stesso danneggiato, come ad esempio la velocità moderata, il risarcimento potrebbe non essere riconosciuto se il comportamento tenuto dal danneggiato abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Nei casi in cui si determini un danno o un incidente automobilistico/sinistro stradale riconducibile a situazioni di pericolo determinate dalla cattiva manutenzione stradale, sarà quindi possibile chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del soggetto responsabile della custodia, sia in via stragiudiziale che giudiziale, dimostrando il danno e il nesso di causalità tra il comportamento dell’Ente tenuto alla custodia e i danni subiti, con allegazione di fotografie dei danni e dello stato della strada, referti medici, testimoni presenti sul luogo.

Avv. Nina Minotti

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