In tutti i casi in cui un incidente stradale determina la morte del soggetto coinvolto, tutti i familiari ad egli vicino – come ad esempio il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli – hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito, ovvero hanno diritto al risarcimento iure proprio che consiste nella perdita della persona amata.
Tale perdita dà luogo ad un danno non patrimoniale che si ritiene “presunto” quando riguarda persone legate da uno stretto vincolo di parentela, come ad esempio il rapporto tra genitori e figli. In questi casi, quindi, è sufficiente dimostrare l’esistenza di un rapporto di parentela affinché possa essere riconosciuto il danno morale sofferto per la morte del congiunto.
Più complesso, invece, è il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di congiunto quando deve essere riconosciuto in favore di soggetti legati al soggetto deceduto da un legame di parentela affine, come ad esempio i nonni, i nipoti, il genero o la nuora.
Per questi soggetti, infatti, è necessario dimostrare con prove specifiche il pregresso e costante rapporto che avevano con la vittima dell’incidente stradale, affinché possa essere riconosciuto loro il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nonostante in giurisprudenza vi siano stati numerosi contrasti in merito al riconoscimento o meno del diritto al risarcimento per i familiari della persona coinvolta nell’incidente, la Corte di Cassazione ha risolto i contrasti con la sentenza n. 26972 dell’anno 2008, con la quale “viene riconosciuto ai parenti più prossimi del soggetto deceduto a seguito di un incidente stradale il diritto a richiedere il risarcimento del danno subito a titolo personale”, dunque iure proprio, e non a titolo ereditario.
Tale principio è stato in seguito assorbito dalla giurisprudenza seguente, sia di merito che di legittimità, che per delineare il risarcimento del danno ha preso in considerazione la prova della parentela, soffermandosi sull’intensità del legame affettivo e sui conseguenti stravolgimenti della vita quotidiana che la perdita della persona amata comporta (Cass. Sezioni Unite n. 557/2009, Trib. Milano sent. 2157/2009).
Il danno non patrimoniale innanzi indicato consiste nella sofferenza psico-fisica subita dal familiare-prossimo congiunto per la perdita della persona cara e viene normalmente risarcito in via equitativa, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Tale risarcimento viene spesso calcolato sulla base delle tabelle adottate dai diversi Tribunali presenti in Italia, che tengono conto di diversi fattori, tra cui i rapporto di parentela, la convivenza con il soggetto deceduto, l’età dei soggetti coinvolti …
Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere richiesto entro due anni dall’evento, in quanto deve tenersi in considerazione la decorrenza del termine di prescrizione.
Avv. Nina Minotti
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