Responsabilità del pedone.

responsabilità del pedone

Nell’ambito della responsabilità automobilistica, deve darsi rilievo non solo alla responsabilità del conducente del veicolo, ma anche alla responsabilità del pedone che attraversa la carreggiata.

Nell’ambito della responsabilità automobilistica, di regola in caso di investimento del pedone, grava sul conducente dell’autovettura una presunzione di responsabilità, sancita dall’art. 2054 c.c. Tuttavia, nel caso il comportamento del pedone sia imprevedibile e imprudente, è possibile desumere un concorso di colpa o anche la responsabilità esclusiva dello stesso.

Pertanto, il giudice chiamato a decidere su una causa di responsabilità automobilistica, diretta ad ottenere il risarcimento danni, dovrà tenere in considerazione la responsabilità del pedone nella dinamica dell’incidente (l’onere di provare la condotta colposa del pedone ricade sul conducente del veicolo coinvolto).

Difatti, qualora il pedone assuma un comportamento che contribuisca a causare l’incidente automobilistico, la sua condotta può attenuare – sino ad annullare – la colpa del conducente del veicolo coinvolto.

Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 380 del 7.6.2019, ha sanzionato il comportamento imprudente tenuto dal pedone, attribuendogli ¾ della responsabilità dell’incidente causato, che attraversava la strada senza prestare attenzione al sopraggiungere delle autovetture, in quanto intenta a parlare al cellulare.

O ancora, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18769 del 3.10.2018, ha esonerato la responsabilità del conducente del veicolo attribuendo la totale responsabilità dell’incidente al pedone che, attraversando la carreggiata con semaforo rosso, causava il sinistro.

Nell’ipotesi in cui, invece, il pedone attraversi la strada sulle strisce pedonali, la responsabilità dell’incidente ricade sempre sul conducente del veicolo coinvolto che non ha rallentato. Difatti, la Cassazione ha recentemente stabilito che il conducente deve sempre rallentare in prossimità di una segnalazione, in virtù di quanto sancito dall’art. 141 del Codice della strada (Cass. n. 14544/2018).

Pertanto, l’automobilista dovrà controllare sempre la strada per evitare di creare pericoli agli altri utenti.

Avv. Nina Minotti