
Ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, la cui durata minima non deve essere inferiore alle quattro settimane (cosiddetto minimo legale). I contratti collettivi nazionali possono aumentare il periodo feriale, ma non possono in alcun caso diminuirlo.
Ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e la cui determinazione viene stabilita dal datore di lavoro, il quale detiene il potere discrezionale di fissare l’epoca delle ferie, tenendo conto, comunque, degli interessi del lavoratore (ai sensi dell’art. 2109 c.c.). Il datore di lavoro deve, altresì, comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con sufficiente preavviso, o comunque a seguito della richiesta effettuata dal lavoratore, così da poter consentire a quest’ultimo la possibilità di organizzare il proprio riposo. Di regola, il periodo feriale deve essere goduto entro l’anno di riferimento in cui viene maturato.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima della fruizione delle ferie annuali, esse saranno liquidate al lavoratore con la corresponsione della relativa indennità.
Sulla fruizione delle ferie annuali, oltre ad una serie di pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità nazionali, è intervenuta anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo: con le sentenze emanate per le cause C-619/16 e C-684/16 della Corte di giustizia europea, i giudici europei sono intervenuti in tema di mancata fruizione delle ferie e conseguente richiesta del lavoratore di liquidazione della relativa indennità al termine del rapporto di lavoro.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i lavoratori non potranno perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali maturate quando non le hanno richieste ed usufruite, purché non sia volontaria l’astensione. Viene, infatti, evidenziato che nell’ipotesi in cui «il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme dell’Unione non sono contrarie alla perdita di tale diritto, né (in caso di cessazione del rapporto di lavoro) alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria».
Pertanto, il lavoratore non potrà astenersi intenzionalmente dal fruire le ferie annuali al fine di ottenere l’indennità sostitutiva al termine del rapporto di lavoro.
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