
Riders e fattorini sono lavoratori la cui normativa è stata introdotta con il Decreto Legge n. 101/2019, convertito in Legge n. 128/2019.
Essi sono soggetti che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore.
Riders e fattorini vengono inquadrati nella categoria dei lavoratori autonomi o di collaborazione.
La nuova normativa tenta inoltre di prevenire e scoraggiare contratti di lavoro elusivi delle tutele del rapporto di lavoro subordinato.
Per cui se il committente esercita una elevata ingerenza nell’organizzare le prestazioni del rider, potrà configurarsi un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza del 24/01/2020, pronunciandosi sugli effetti dell’accertamento della cosiddetta eterorganizzazione, così come prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.
Tale sentenza suscita interesse perché afferma l’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato all’attività dei rider, quando questa attività non risulta svolta in modo autonomo, ma viene “organizzata” dal committente.
Qualora, infatti, vi sia un’ingerenza tale del committente che organizza le prestazioni del collaboratore, si dovrà procedere con una vertenza diretta a far accertare che in realtà il rapporto di lavoro è subordinato.
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