Reintegra del lavoratore anche se l’azienda ha meno di 15 dipendenti.

Reintegra licenziamento nullo

Il Tribunale di Latina ha disposto la reintegra del lavoratore anche per l’azienda con meno di 15 dipendenti e il risarcimento del danno dal giorno del licenziamento.

Il caso è avvenuto a Latina, dove una lavoratrice assunta come dipendente nel settore biomedico, si è vista ricevere ben due atti di licenziamento a seguito del rifiuto di aprire una partita iva per sottoscrivere un nuovo contratto.

Le veniva, quindi, irrogato un primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 30.9.2017.

Tale licenziamento veniva successivamente revocato il 3.10.2017, a cui seguiva un secondo licenziamento per giusta causa in data 11.10.2017 comunicato con e-mail.

Entrambi i licenziamenti venivano tempestivamente impugnati stragiudizialmente dalla lavoratrice, entro i 60 giorni previsti dalla legge.

Ed entro 180 giorni veniva depositata vertenza a firma dell’avvocato Nina Minotti, con la quale si evidenziava la natura ritorsiva del licenziamento.

In relazione al licenziamento per giusta causa, basato su motivi disciplinari, il Tribunale ha dichiarato “palese la manifesta insussistenza” del fatto contestato, in quanto l’assenza della lavoratrice sul luogo di lavoro era dovuta al licenziamento precedente, poi revocato.

Anzi, dalla successione degli eventi indicati dall’avv. Minotti, viene evidenziato che la società, una volta accertata la non volontà della lavoratrice di instaurare un rapporto lavorativo di carattere autonomo entro il termine di preavviso, annullava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo poi nella medesima data aprire un procedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice contestando l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro.

Tuttavia tale rilievo disciplinare era manifestamente insussistente e pretestuoso, tant’è che il Tribunale di Latina ha dato ragione alla lavoratrice.

Il giudice del lavoro ha infatti evidenziato che “l’insussistenza del motivo posto a fondamento del recesso unitamente alla proposta di mantenimento del posto di lavoro a condizione dell’accettazione di un contratto di lavoro autonomo (con diverso regime di tutela rispetto al lavoro subordinato), evidenzia la natura ritorsiva del licenziamento” e, dunque, legittima la reintegra del lavoratore.

Pertanto, il licenziamento è stato qualificato nullo, in quanto posto in essere per ritorsione (motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.) al legittimo ed insindacabile rifiuto della lavoratrice di instaurare un rapporto di lavoro autonomo.

Per tali motivi l’azienda è stata condannata a reintegrare la lavoratrice sul posto di lavoro con risarcimento del danno dal giorno del licenziamento alla reintegra.

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