
Licenziamento durante il coronavirus: il termine di 60 giorni previsto per impugnare l’atto non è sospeso!
Con l’introduzione del recentissimo Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all’art. 46, viene espressamente previsto che a partire dal giorno di pubblicazione sono inibite o sospese alcune procedure di licenziamento per un periodo di 60 giorni.
Nello specifico, sono inibite o sospese le procedure di licenziamento collettivo, anche se già avviate alla data del 23.02.2020, nonché, per tutti i datori di lavoro, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero quelle riguardanti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro potrà comunque procedere ad irrogare un licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nei confronti dei suoi dipendenti.
Il lavoratore che si ritenga leso da tale atto, deve impugnare il recesso entro il termine previsto dall’art. 6 della Legge n. 604/1966.
Si rammenta, al riguardo, come il lavoratore abbia l’onere di impugnare il licenziamento nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’atto di recesso con atto scritto di qualsiasi tipo, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la sua volontà di impugnare il licenziamento.
Successivamente all’impugnazione stragiudiziale dell’atto di recesso datoriale, dovrà seguire il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale competente entro 180 giorni o nel più breve termine di 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo in sede di conciliazione.
Si ricorda che tali termini sono previsti a pena di decadenza, per cui se decorrono senza effettuare il relativo atto, si perderà il relativo diritto.
Avv. Nina Minotti
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